Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 10/01/2006 n. 4

Art. 27 - Comitato atlantico italiano

1. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982 n. 948, e successive modifiche ed integrazioni, è assegnato un contributo straordinario a favore dello stesso di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28 - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL

1. Per il finanziamento delle attività istituzionali dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29 - Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 1 le parole: «da sette membri» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a nove membri»

b) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.».

Art. 30 - Adeguamento della componente aereonavale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera

1. Al fine di rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale, è autorizzato un contributo annuale di 4 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Art. 31 - Sistema di trasporto ad impianti fissi

1. Le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto maturati alla data del 31 dicembre 2000, previste dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, si intendono definite nei termini delle istruttorie effettuate congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito delle comunicazioni effettuate e delle istanze formulate dalle aziende interessate entro il 31 agosto 2005.

Art. 32 - Carta nazionale dei servizi

1. Il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta d'identità elettronica (CIE), di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004 n. 117, e prorogato al 31 dicembre 2006 limitatamente alle richieste di emissione di Carta nazionale dei servizi (CNS) da parte di cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la Carta d'identità elettronica (CIE).

Art. 33 - Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee

1. Una quota pari a 10 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2005 di cui all'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, è conservata in bilancio e versata in entrata nel 2006, per essere destinata al finanziamento della prosecuzione dei lavori per la realizzazione del «Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee».

Art. 34 - Funzionamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

1. Per l'immediato potenziamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è istituita, senza aumenti di spesa a carico del bilancio dello Stato, la Direzione generale per il danno ambientale.

2. Alla nuova Direzione generale è attribuito un posto di funzione di livello dirigenziale generale. A tale fine è soppressa una unità del contingente previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 2003 n. 261. Alla Direzione generale sono attribuiti uffici di livello dirigenziale, con imputazione alla corrispondente dotazione organica dei dirigenti determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, da individuarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300.

3. La Direzione generale svolge le funzioni di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di danno ambientale, nonchè quelle inerenti alla gestione e sviluppo dei sistemi informativi e statistici, ivi compresi quelli cartografici, utilizzati dalle altre strutture ministeriali, con le correlate attività di studio e ricerca ed a quelle per la informazione e la comunicazione ambientale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 35 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Baccini, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

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